Decreto Presidente Repubblica37 del 12/01/1998
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Doc. 498C0037.900 di Origine Nazionale
e pubblicato/a su: Gazzetta Ufficiale Italiana57 del 10/03/1998


SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1. Oggetto del regolamento.
Art. 2. Parere di conformita'.
Art. 3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Art. 4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Art. 5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'.
Art. 6. Procedimento di deroga.
Art. 7. Nulla osta provvisorio.
Art. 8. Norme transitorie.
Art. 9. Abrogazioni.
Art. 10. Entrata in vigore.

- § -

NOTE

Art. 2, comma 1: č stato cosė rettificato mediante Avviso pubblicato sulla G.U. 5 maggio 1998, n. 102.

Art. 3, comma 1: č stato cosė rettificato mediante Avviso pubblicato sulla G.U. 5 maggio 1998, n. 102.

Art. 4, comma 1: č stato cosė rettificato mediante Avviso pubblicato sulla G.U. 5 maggio 1998, n. 102.

Art. 6, comma 1: č stato cosė rettificato mediante Avviso pubblicato sulla G.U. 5 maggio 1998, n. 102.

Art. 7, comma 1: dapprima rettificato mediante Avviso pubblicato sulla G.U. 5 maggio 1998, n. 102, č stato poi cosė modificato dall'art. 13-sexies del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236. L'ultimo periodo del presente comma č stato dapprima modificato dall'art. 9-bis del D.L. 24 giugno 2003, n. 147 e successivamente cosė modificato dall'art. 3 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266.


_____________

Si veda la
Circolare 5 maggio 1998, n. 9: "Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti" applicativi.


- § -

TESTO


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa,alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attivita' soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformita'.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco e' denominato "comando".
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.

Art. 2. Parere di conformita'.
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

Art. 3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi.
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformita' a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne da' immediata comunicazione all'interessato ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, puo' presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformita' dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicita', qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali e' chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

Art. 4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attivita', attestante che non e' mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonche' dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'.
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficenza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attivita', che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 6. Procedimento di deroga.
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga.

Art. 7. Nulla osta provvisorio.
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005.

Art. 8. Norme transitorie.
1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.

Art. 9. Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Art. 10. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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