Decreto del Presidente della Repubblica577 del 29/07/1982
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi.


Doc. 482C0577.900 di Origine Nazionale
e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana229 del 20/08/1982


SOMMARIO


NOTE

TESTO

.TITOLO I - Finalità e caratteristiche generali

Art. 1. Obiettivi e competenze. -
Art. 2. Definizione. -
Art. 3. Princìpi di base e misure tecniche fondamentali. -
Art. 4. Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale. -
Art. 5. Collegamenti con organismi internazionali. -
Art. 6. Collegamenti con organismi nazionali. -
Art. 7. Attività formative. -

TITOLO II - Servizi di prevenzione incendi

Art. 8. Attività di prevenzione incendi. -
Art. 9. Competenze degli organi centrali. -
Art. 10. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. -
Art. 11. Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. -
Art. 12. Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi. -
Art. 13. Esame dei progetti. -
Art. 14. Visite tecniche. -
Art. 15. Adempimenti di enti e privati. -
Art. 16. Compiti dei comandi provinciali. -
Art. 17. Certificato di prevenzione incendi. -
Art. 18. Procedure di prevenzione incendi. -
Art. 19. Competenze degli ispettori regionali o interregionali. -
Art. 20. Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi. -
Art. 21. Deroghe. -
Art. 22.
Art. 23.


- § -


NOTE

In materia sono stati emanati diversi decreti ministeriali, tra i quali vanno ricordati: il D.M. 30 novembre 1983, relativo ai termini, alle definizioni generali e ai simboli grafici di prevenzione incendi; il D.M. 1° febbraio 1986, che ha approvato le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili; il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, con il quale si è proceduto all'approvazione delle norme di sicurezza antincendi relative agli edifici di civile abitazione.

Art. 7: così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200.

Art. 10, comma 1: il comma, dapprima modificato dall'art. 6 della  L. 2 dicembre 1991, n. 384, successivamente è stato così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200.

Art. 10, comma 5: è abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione di quest'ultimo D.P.R. (avvenuta sulla G.U. 10 marzo 1998, n. 57).

Art. 11, comma 1, lettera d): vedi nota all'art. 10, comma 5.

Art. 11, comma 4: in materia si cfr. i seguenti DD.MM.:
a) D.M. 26 giugno 1984, peraltro modificato dal D.M. 14 gennaio 1985, con il quale sono stati stabiliti norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione antincendi;
b) D.M. 24 novembre 1984, con il quale sono state emanate norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
c) D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. 26 febbraio 1985, n. 49), col quale sono state approvate le norme transitorie relative all'uso di materiali classificati per la reazione al fuoco in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 26 giugno 1984, nonché alla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
d) D.M. 6 marzo 1986, relativo ai criteri per il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno;
e) D.M. 9 febbraio 1989, concernente l'approvazione delle norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre;
f) D.M. 5 agosto 1991, con il quale è stata disciplinata la commercializzazione e l'impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

Art. 12: così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200.

Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22: cfr. le indicazioni applicative contenute nella Circolare (Min. Interno) 7 ottobre 1982, n. 46. Sia pure limitatamente ad alcuni di questi articoli, v. pure la Circolare (Min. Interno) 1° dicembre 1982, n. 53.

Art. 15, comma 1, numero 5): vedi nota all'art. 10, comma 5.
Art. 15: cfr. i chiarimenti forniti nella Circolare (Min. Interno) 20 novembre 1982, n. 52.

Art. 17: così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200.

Art. 21: vedi nota all'art. 10, comma 5.

Art. 22, comma 1: v. nota iniziale.

- § -


TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, primo comma, L. 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese, a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Decreta:



È approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.

Regolamento concernente «norme sui servizi di prevenzione incendi» in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406.


TITOLO I -Finalità e caratteristiche generali.

Art. 1. Obiettivi e competenze. -
La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.
Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2. Definizione. -
Per «prevenzione incendi» si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Art. 3. Princìpi di base e misure tecniche fondamentali. -
Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 4. Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale. -
Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella L. 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a orma dell'art. 3, L. 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Art. 5. Collegamenti con organismi internazionali. -
Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

Art. 6. Collegamenti con organismi nazionali. -
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

Art. 7. Attività formative. -
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.

TITOLO II -Servizi di prevenzione incendi.

Art. 8. Attività di prevenzione incendi. -
Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:
organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;
predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;
studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;
esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
accertamenti sopralluogo (visite tecniche).

Art. 9. Competenze degli organi centrali. -
Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:
a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;
c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10;
d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4;
e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;
f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.

Art. 10. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. -
E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia".
Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
[Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.] [(vedi nota)]
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 11. Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. -
Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, L. 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
[d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;] [(vedi nota)]
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 12. Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi. -
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalita', specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

Art. 13. Esame dei progetti. -
I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i princìpi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.
Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi, sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

Art. 14. Visite tecniche. -
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.
Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli «a campione», in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15. Adempimenti di enti e privati. -
Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
[5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione.] [(vedi nota)]
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato dei prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

Art. 16. Compiti dei comandi provinciali. -
I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi.
A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.
Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il «certificato di prevenzione incendi» di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 17. Certificato di prevenzione incendi. -
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

Art. 18. Procedure di prevenzione incendi. -
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
L'esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.

Art. 19. Competenze degli ispettori regionali o interregionali. -
Gli ispettori regionali o interregionali:
a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;
c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;
d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;
e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;
f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.

Art. 20. Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi. -
Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere parere sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato è composto dei seguenti membri:
un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.
Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.

Art. 21. Deroghe. -
[Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti.]

Art. 22.
Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.
Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n.98, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.

Art. 23.
Con successive norme regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, numero 406.


Guida professionale alberghiera  del  Cav. Giuseppe Cranchi   Cell 335 6678288
     mail:  info( +) giuseppecranchi.com    (+) =  @

Home page