Decreto del Presidente della Repubblica459 del 24/07/1996
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.


Doc. 496C0459.900 di Origine Nazionale
e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin.209 del 06/09/1996


SOMMARIO


NOTE

TESTO

Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni
Art. 2. - Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
Art. 3. - Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
Art. 4. - Procedura di certificazione
Art. 5. - Marcatura «CE»
Art. 6. - Rappresentanza nel Comitato permanente
Art. 7. - Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia
Art. 8. - Organismi di certificazione
Art. 9. - Conferma degli organismi di certificazione
Art. 10. - Norma di rinvio
Art. 11. - Norme finali e transitorie

ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA EDI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA.

ALLEGATO II - CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI «CE» DI CONFORMITÀ

ALLEGATO III - LA MARCATURA CE DI CONFORMITÀ.

ALLEGATO IV - TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALI OCCORRE APPLICARE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, LETTERE b) E c).

ALLEGATO V - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

ALLEGATO VI - ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE

ALLEGATO VII - CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI


- § -

NOTE

Art 3, comma 2: si vedano
D.M. 30 maggio 1997 "Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459: "Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle medesime"."
D.M. 12 marzo 1998 "Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente: "Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"."

Art. 11, comma 3: si veda laCircolare 25 giugno 1997, n. 162054: "Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L."

___________________

Sull'argomento si vedano:

Circolare 12 gennaio 2001, n. 9 "Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24.4.98, n. 128."

Lettera circolare 30 settembre 1999, n. 1067 "DPR 24 luglio 1996, n. 459 - Direttiva macchine . Controlli di mercato - Primi chiarimenti operativi"

Lettera Circolare n° 2182 del 20/12/2000 "Oggetto: DPR 24 Luglio 1996 n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Chiarimenti operativi "


Per quanto riguarda lo specifico settore delle macchine agricole si veda anche la Circolare 3 marzo 1998, n. 761430: "Linee di indirizzo per la costruzione di macchine agricole rientranti nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e per una formazione ed informazione adeguata degli operatori del settore".



- § -


TESTO



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e gli allegati C e D;

Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 - art. 6 - concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:


Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, così come definiti al comma 2.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) macchina:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
3) una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti nei quali tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;
b) componente di sicurezza:
un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone;
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattività;
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva;
l) le navi e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1 della dir. 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla dir. 86/297/CEE;
o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s) gli elevatori di scenotecnica;
t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.
6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del presente regolamento concernenti modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico.

Art. 2. - Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.
2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE di cui all'art. 5;
b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto C.
3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate di cui all'art. 3. che li riguardano.
4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario residente nell'Unione europea, sono destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato prive della marcatura di conformità CE, purché corredate della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente.
5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine elettrica debbono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della dir. 73/23/CEE, ed alle successive modifiche.
6. L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.
7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o assemblati con altri componenti di sicurezza per costituire un altro componente di sicurezza ai sensi del presente regolamento si applica il comma 2, lettera b).

Art. 3. - Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [(vedi nota)]
3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione delle norme armonizzate in materia di macchine.

Art. 4. - Procedura di certificazione
1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione europea, deve:
a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;
b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste dall'allegato VI;
c) se la macchina è compresa tra quelle elencante nell'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti adempimenti:
1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta;
2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le norme di cui all'art. 3, comma 2, e rilasciare un attestato di adeguatezza del fascicolo;
3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 1), si applicano altresì le disposizioni di cui al numero 5, primo periodo, e di cui al numero 7 dell'allegato VI.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 2), si applicano altresì le disposizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato VI.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) e lettera c), punti 1) e 2), la dichiarazione CE di conformità deve attestare unicamente la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b) e lettera c) punto 3), la dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità dell'esemplare cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE.
6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il costruttore od un suo mandatario residente nell'Unione europea deve sottoporre i componenti di sicurezza alle procedure di certificazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Inoltre, qualora si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo di certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneità del componente di sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore.
7. Nei casi nei quali né il costruttore né alcun mandatario residente nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio.
8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa su una macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a condizione che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la macchina montata sia munita della marcatura CE e corredata della dichiarazione CE di conformità.
9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi che li hanno rilasciati debbono essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'Unione europea delle revoche stesse.
10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è possibile ricorrere.
11. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali norme; tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che debbono accompagnare le macchine, sono riportati i riferimenti normativi applicati.

Art. 5. - Marcatura «CE»
1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato III, è costituita dalla sigla «CE».
2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa, conformemente al punto 1.7.3. dell'allegato I.
3. Fino alla data del 1° gennaio 1997 è consentita la commercializzazione di macchine che riportano di seguito alla sigla «CE» le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura di cui al presente articolo.
4. E' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE; possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Art. 6. - Rappresentanza nel Comitato permanente
1. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della dir. 89/392/CEE, è composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7. - Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia
1. Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità alla legislazione vigente, per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.
3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:
a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I;
b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3, comma 2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea in seno al Comitato permanente di cui all'art. 6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli organi di vigilanza.
8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e di detti componenti di sicurezza e la impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni debbono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.
9. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico del costruttore o del suo mandatario residente nell'Unione europea.

Art. 8. - Organismi di certificazione
1. Le attività di certificazione di cui all'art. 4, relative a macchine o componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La domanda di autorizzazione deve essere presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo 1993, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45011; trascorsi novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata.
4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e hanno facoltà di procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali e periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, operando in coordinamento permanente fra loro.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al presente articolo.
7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico.
8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) e lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta valutazione della conformità del modello di macchina o di componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

Art. 9. - Conferma degli organismi di certificazione
1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258, possono richiedere all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa riconferma, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Decorso tale termine in mancanza della domanda di riconferma le autorizzazioni si intendono decadute.
2. L'istanza di cui al comma 1, in regola col bollo, deve indicare le eventuali modificazioni intervenute ed ogni elemento utile a completare la documentazione presentata in sede di istanza provvisoria, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione, previa verifica delle certificazioni rilasciate in via provvisoria, è adottata con le procedure di cui all'art. 8, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10. - Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 11. - Norme finali e transitorie
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o messi in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, è stata presentata all'ISPESL domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se:
a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione;
b) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL che procede alla archiviazione della istanza di omologazione, previa verifica della completezza della documentazione e, nel caso di macchine o di componenti indicati nell'allegato IV, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato I o della relativa certificazione rilasciata da uno degli organismi di cui all'art. 9. La trasmissione all'ISPESL della documentazione produce gli effetti di cui al comma 3.
3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.[(nota)]
4. Le macchine di sollevamento o di spostamento di persone ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio fino al 31 dicembre 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA.
(previsto dall'art. 2, comma 1)


Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la «macchina», quale definita all'articolo 1, comma 2, lettera a), sia il "componente di sicurezza", quale definito allo stesso comma 2, lettera b).


OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante. In ogni caso i requisiti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4 si applicano all'insieme delle macchine oggetto del presente allegato.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei rischi che coprono.
Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in vari capitoli del presente allegato.
Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi.

1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE

1.1. Considerazioni generali

1.1.1. Definizioni
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
1. «Zone pericolose», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.
2. «Persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
3. «Operatore», la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina.

1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve considerare non soltanto l'uso normale della macchina, ma anche l'uso della macchina ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
d) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia.
e) All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve tener conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuali (ad esempio: calzature, guanti, ecc.).
f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.

1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte.
In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.

1.1.4. Illuminazione
Il fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni dove, malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.
Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbaglianti fastidiosi, né effetti stroboscopici pericolosi dovuti all'illuminazione fornita dal fabbricante.
Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di regolazione e di manutenzione.

1.1.5. Progettazione della macchina ai fini di trasporto
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:
- poter essere trasportata in modo sicuro
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti (per esempio: sufficiente stabilità, supporti speciali, ecc.).
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:
- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento;
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad esempio: fori filettati),
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente.
Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a mano, essa deve essere:
- facilmente spostabile,
- munita di dispositivi di presa (ad esempio: maniglie, ecc.) che ne consentano il trasporto in tutta sicurezza.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi (forma, materia, ecc.).

1.2. Comandi

1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in modo:
- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni,
- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica nelle manovre.

1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento per i robot,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale,
- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grossi sforzi.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione è univoca (ad esempio: utilizzazione di tasti, ecc.), l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi dovuti all'uso necessario e prevedibile di dispositivi di protezione individuale (ad esempio: calzature, guanti, ecc.).
La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione (quadranti, segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter vedere l'indicazione dei suddetti dispositivi.
Dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio.
Se ciò fosse impossibile, il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che ogni messa in marcia sia preceduta da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e i mezzi per impedire rapidamente l'avviamento della macchina.

1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio: velocità, pressione, ecc.),
salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte.
La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda questo requisito essenziale.
Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell'avviamento e se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamente in pericolo, devono essere previsti dispositivi complementari per escludere questo rischio (ad esempio: dispositivi di convalida o selettori che consentono il funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per volta).
La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato dopo un arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.

1.2.4. Dispositivo di arresto
Arresto normale
Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento.
Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve interrompere l'alimentazione degli azionatori.
Arresto di emergenza
Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che si stiano producendo. Da quest'obbligo sono escluse:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
- le macchine portatili e quelle a guida manuale.
Detto dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari,
- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
Impianti complessi
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina in modo tale che i dispositivi di arresto, compreso l'arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto la macchina ma anche tutte le attrezzature a valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzione costituisse un pericolo.

1.2.5. Selettore modale di funzionamento
Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri sistemi di comando, salvo l'arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire il funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli di sicurezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la manutenzione, l'ispezione, ecc.), essa deve essere equipaggiata di un selettore modale che possa essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento. A ciascuna posizione del selettore corrisponderà un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che consentano di limitare l'utilizzazione di talune funzioni della macchina ad alcune categorie di operatori (ad esempio: codici di accesso a talune funzioni di comandi numerici, ecc.).
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i dispositivi di protezione neutralizzati, il selettore modale deve simultaneamente:
- escludere il comando automatico,
- autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano un'azione continuata,
- autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto in condizioni di sicurezza migliorate (ad esempio, velocità ridotta, sforzo ridotto, a intermittenza o altre disposizioni adeguate) evitando i rischi derivanti dalle sequenze collegate;
- vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se volontariamente o involontariamente agisse sui sensori interni della macchina.
Inoltre al posto di manovra, l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.

1.2.6. Avaria del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione,
indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia della macchina non deve creare situazioni pericolose.
In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.

1.2.7. Avaria del circuito di comando
Un'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni pericolose.
In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficacia dei dispositivi di protezione.

1.2.8. Software
Il «software» di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.

1.3. Misure di protezione contro i rischi meccanici

1.3.1. Stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentirne l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio.

1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal fabbricante.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal fabbricante, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di invecchiamento, di corrosione e di abrasione.
Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se, nonostante le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle mole), sussistono rischi di esplosione o di rottura, gli elementi mobili in questione devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di danneggiamento esterno; opportune precauzioni saranno prese affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad alta pressione, ecc.).
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone esposte (ad esempio: rottura dell'utensile):
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.

1.3.3. Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che possono presentare un rischio.

1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possono causare lesioni.

1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un pericolo o un impedimento per la persona esposta.
A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto o arrestati individualmente.

1.3.6. Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli utensili
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse (ad esempio: in materia di velocità e di alimentazione), deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.

1.3.7. Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni.

Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un blocaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi nei quali, malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi di protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed, eventualmente, un'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina senza rischi

1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
Le protezioni o dispositivi di protezione usati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del rischio effettivo. Per la scelta si deve ricorrere alle seguenti indicazioni:
A. Elementi mobili di trasmissione
Le protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio: pulegge, cinghie, ingranaggi, cremagliere, alberi di trasmissione, ecc.) devono essere:
- sia delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- sia delle protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.A.
Se si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima soluzione.
B. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
Le protezioni o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone esposte ai rischi provocati dagli elementi mobili che concorrono al lavoro (quali, ad esempio, utensili da taglio, elementi mobili delle presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere:
- possibilmente delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.B o dispositivi di protezione quali i dispositivi sensibili (ad esempio: relé immateriali, commutatori a tappeto), i dispositivi di protezione che mantengono l'operatore a distanza (ad esempio: comandi a due mani), i dispositivi di protezione destinati a impedire automaticamente l'accesso di tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona pericolosa, conformemente ai requisiti 1.4.1 e 1.4.3.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano alla lavorazione non possono essere resi inaccessibili, interamente o in parte, durante il loro funzionamento a causa delle operazioni che richiedono l'intervento
dell'operatore in loro prossimità, detti elementi, per quanto tecnicamente possibile, devono essere muniti:
- di protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1 che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione,
- e di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.3 che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione.

1.4. Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di protezione

1.4.1. Requisiti generali
Le protezioni e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e se possibile, senza smontare la protezione o il dispositivo di protezione.

1.4.2. Requisiti particolari per le protezioni

1.4.2.1. Protezioni fisse
Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente.
Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura.
Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.

1.4.2.2. Protezioni mobili
A. Le protezioni mobili del tipo A devono:
- per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano aperte;
- essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento degli elementi mobili sino a quando esse consentono l'accesso a detti elementi e inserisca l'arresto non appena esse non sono più in posizione di chiusura.
B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite nel sistema di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto che l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili,
- un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso di rischio di proiezione.

1.4.2.3. Protezioni regolabili che limitano l'accesso
Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da eseguire;
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo;
- ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione.

1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.

1.5. Misure di protezione contro altri rischi

1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica.
La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata alle macchine che vi sono soggette.

1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve essere munita di mezzi che consentano di scaricarle.

1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad esempio idraulica, pneumatica o termica ecc.), essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da questi tipi di energia.

1.5.4. Rischi dovuti a errori di montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sul loro carter qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi. Raccomandazioni supplementari devono eventualmente figurare nelle istruzioni per l'uso.
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti sulle tabulazioni e/o sulle morsetterie devono rendere impossibili i raccordi errati di fluidi, compresi quelli dei conduttori elettrici.

1.5.5. Rischi dovuti a temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi pericolo di lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o molto freddi. Qualora sussista tale possibilità si devono prendere le misure necessarie per impedirli e, se tecnicamente non fattibile, per renderli meno pericolosi.

1.5.6. Rischi d'incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

1.5.7. Rischi di esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per
- evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti,
- impedire l'infiammazione dell'atmosfera esplosiva,
- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non abbia effetti pericolosi sull'ambiente circostante.
Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in un'atmosfera esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni.
Il materiale elettrico di queste macchine deve essere conforme, per i rischi di esplosione, alle vigenti direttive specifiche.

1.5.8. Rischi dovuti al rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.

1.5.9. Rischi dovuti alle vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.

1.5.10. Rischi dovuti alle radiazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose.

1.5.11. Rischi dovuti alle radiazioni esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.

1.5.12. Rischi dovuti a dispositivi laser
In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:
- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né la radiazione prodotta da riflessione o da diffusione e la radiazione secondaria possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati su macchine devono essere tali che i raggi laser non creino alcun rischio per la salute.

1.5.13. Rischi dovuti alla emissioni di polveri, gas, ecc.
La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo tale da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri residui prodotti.
Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti.
Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i dispositivi di captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente devono essere situati il più vicino possibile al luogo di emissione.

1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina.
Le macchine devono essere progettate, costruite o dotate di mezzi che consentano di evitare ad una persona esposta di restarvi chiusa dentro o, in caso di impossibilità, di chiedere aiuto.

1.5.15. Rischio di caduta.
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.

1.6. Manutenzione

1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi (vedi in particolare il punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il fabbricante prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente, soprattutto in seguito a un cambiamento della fabbricazione o quando sono sensibili agli effetti dell'usura o soggetti a deterioramento in seguito ad un incidente, devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari (attrezzi, strumenti di misura, ecc.) secondo il metodo operativo definito dal costruttore.

1.6.2. Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento
Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.) che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti nei quali devono avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione.
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare cadute.

1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
Ogni macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Questi dispositivi debbono essere chiaramente individuati e potersi bloccare qualora il collegamento rischi di presentare un pericolo per le persone esposte. Nel caso di macchine alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina.
Il dispositivo deve essere parimenti bloccato nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni che deve occupare.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere dissipata senza pericolo per le persone esposte.
In deroga al requisito precedente, taluni circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza degli operatori.

1.6.4. Intervento dell'operatore
Le macchine devono essere progettate, costruite ed equipaggiate in modo tale da limitare le cause d'intervento degli operatori.
L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non potrà essere evitato, dovrà poter essere effettuato facilmente, in condizioni di sicurezza.

1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è assolutamente impossibile evitare di penetrarvi, il fabbricante deve prendere all'atto della costruzione misure atte a consentire di effettuare la pulitura col minimo rischio possibile.

1.7. Segnalazioni

1.7.0. Dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e facilmente comprensibili.
Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore.

Quando la sicurezza e la salute delle persne esposte possono essere messe in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale sonoro o luminoso adeguato

1.7.1. Dispositivi di allarme
Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti.
Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di allarme.
Devono essere applicate le disposizioni delle direttive specifiche concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.

1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.), il fabbricante deve prevedere delle avvertenze.
Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori.

1.7.3. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
- nome del fabbricante e suo indirizzo;
- la marcatura CE (Cfr. allegato III);
- designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero di serie;
- l'anno di costruzione.
Se il fabbricante costruisce una macchina destinata all'utilizzazione in atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione.
In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli utensili che possono essere montati, massa, ecc.).
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
Le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 1, paragrafo 2, terzo comma devono recare le stesse indicazioni.

1.7.4. Istruzioni per l'uso
a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che fornisca almeno le seguenti informazioni:
- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di serie (vedi punto 1.7.3), eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.),
- le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2 c),
- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori,
- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione,
- l'utilizzazione,
- il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente,
- l'installazione,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la regolazione,
- la manutenzione e la riparazione,
- se necessario, istruzioni per l'addestramento,
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina.
Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.
b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione. In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
c) Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di sicurezza.
d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso per quanto concerne gli aspetti della sicurezza.
La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera f) e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2.
e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatori, natura e massa del basamento, ecc .).
f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica:
- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a 70 dB (A), deve essere indicato;
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa);
- il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera 85 dB (A).
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione del livello di potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli di pressione acustica continui equivalenti in appositi punti intorno alla macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi di misurazione seguiti.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, la misurazione del livello di pressione acustica deve essere eseguita a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.
g) Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in atmosfera esplosiva, le istruzioni per l'uso devono fornire tutte le indicazioni necessarie.
h) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso, nel rispetto delle altre esigenze essenziali di cui sopra, devono tener conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori.


2. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE.

2.1. Macchine agroalimentari
Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura, lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione) deve essere progettata e costruita in modo da evitare rischi di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservate le seguenti norme di igiene:
a) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione.
b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci, senza rugosità né spazi nei quali possono fermarsi materie organiche.
c) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua.
d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono poter essere facilmente pulite e disinfettate eventualmente dopo aver tolto le parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa.
e) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire verso l'esterno della macchina senza incontrare ostacoli (eventualmente in una posizione «pulizia»).
f) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o penetrazione di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle zone impossibili da pulire (ad esempio: per una macchina non montata su piedi o su rotelle, installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la macchina e lo zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.).
g) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.

Istruzioni per l'uso
Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni per l'uso devono menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura raccomandati (non soltanto per le parti facilmente accessibili ma anche nel caso in cui sia necessaria una pulizia sul posto per le parti il cui accesso è impossibile o sconsigliato, ad esempio le tubazioni).

2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute:
- a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di mantenimento correttamente dimensionati e disposti in modo da garantire la stabilità della macchina nelle condizioni di funzionamento previste dal fabbricante;
- tranne il caso in cui sia tecnicamente impossibile o quando esista un comando indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in tutta sicurezza, le macchine devono essere munite di organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i mezzi di presa per azionarli;
- essere progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da sopprimere i rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile occorre prendere disposizioni compensative ;
- la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e costruita in modo tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a vista della penetrazione dell'utensile nel materiale lavorato.

Istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa alle vibrazioni emesse dalle macchine tenute e condotte manualmente:
- il valore medio quadratico ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s², definito secondo le norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5 m/s² , occorre segnalarlo.
In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite dette misure.

2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate
Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili e quelle del legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure ed altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali per la sicurezza e la salute:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro,
quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con l'utensile in fase di rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone, ad esempio utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando la profondità di passata, ecc.


3.   REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER
     OVVIARE AI RISCHI PARTICOLARI DOVUTI ALLA MOBILITA' DELLE MACCHINE

     Per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le macchi-
     ne devono  essere progettate e costruite  in modo da rispondere ai
     requisiti che seguono.

     I rischi dovuti  alla mobilità esistono sempre per le macchine se-
     moventi,  trainate,  spinte o portate da un'altra macchina o da un
     trattore il cui  lavoro è effettuato  in aree di lavoro e richiede
     la  mobilità durante il  lavoro oppure uno spostamento  continuo o
     semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse.
     Inoltre,  i rischi dovuti alla  mobilità possono esistere nel caso
     di  macchine il  cui lavoro  si effettua senza spostamenti  ma che
     possono  essere muniti  di mezzi che  consentano di spostarle  più
     facilmente da un luogo all'altro (macchine munite di ruote, rotel-
     le, pattini, ecc., o collocate su supporti, carrelli, ecc.).
     Al fine  di verificare  che i motocoltivatori e le  motozappatrici
     non  presentino  rischi  inaccettabili per le persone esposte,  il
     fabbricante o il suo mandatario  stabilito nella Comunità deve ef-
     fettuare oppure fare effettuare le prove appropriate per ogni tipo
     di macchina.

3.1  Generalità

3.1.1. Definizione
       Per "conducente"  si intende un operatore  competente incaricato
       dello spostamento di una macchina. Il conducente può essere tras-
       portato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla
       mediante telecomando (cavi, radio, ecc.).

3.1.2. Illuminazione
       Se il fabbricante  prevede che le macchine semoventi vengano im-
       piegate in luoghi bui,  esse dovranno essere munite di un dispo-
       sitivo di  illuminazione adeguato  al lavoro da svolgere,  ferme
       restando le  altre normative  eventualmente applicabili  (codice
       stradale, codice di navigazione, ecc.).

3.1.3. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
       Durante  lo  spostamento della  macchina e/o dei suoi  elementi,
       non devono potersi verificare spostamenti intempestivi nè rischi
       dovuti all'instabilità se  la macchina e/o i suoi  elementi sono
       sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni del fabbrican-
       te.

3.2.  Posto di lavoro

3.2.1. Posto di guida
       Il posto di guida deve essere progettato tenendo conto dei prin-
       cipi dell'ergonomia.  Possono essere previsti più posti di mano-
       vra e, in questo caso, ciascun posto deve  disporre di tutti gli
       organi di comando necessari.
       Quando  vi sono  vari posti di manovra  la macchina deve  essere
       progettata in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibi-
       le l'uso degli altri, ad eccezione degli arresti d'emergenza. La
       visibilità dal posto di guida deve essere tale  da consentire al
       conducente  di fare muovere la  macchina e i suoi utensili nelle
       condizioni di impiego previste, in tutta sicurezza per sè stesso
       e per le persone esposte.  In caso di necessità, adeguati dispo-
       sitivi devono  rimediare ai rischi dovuti alla deficienza di vi-
       sibilità diretta.
       La macchina deve essere progettata e costruita affinché al posto
       di manovra non possano presentarsi rischi dovuti al contatto im-
       provviso con  le ruote o con i cingoli per  il conducente e  per
       gli operatori a bordo.
       Il posto di  manovra deve essere progettato  e costruito in modo
       da evitare rischi per la salute derivanti dai gas di scarico e/o
       dalla mancanza di ossigeno.
       Se le dimensioni lo consentono,   il posto di manovra del condu-
       cente  trasportato deve essere progettato e costruito in modo da
       poter essere dotato di cabina. In questo caso deve comportare un
       luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie al
       conducente  e/o agli operatori. Il posto di manovra deve  essere
       dotato  di cabina adeguata in caso di rischio dovuto ad ambiente
       pericoloso.
       Se la macchina è dotata di cabina, quest'ultima deve essere pro-
       gettata,  costruita e/o attrezzata in modo da  assicurare che il
       conducente lavori in buone condizioni e sia protetto dagli even-
       tuali rischi  (ad esempio: riscaldamento e aerazione inadeguati,
       visibilità insufficiente,  eccesso di rumore e vibrazioni, cadu-
       ta di oggetti,  penetrazione di oggetti, ribaltamento, ecc.). L'
       uscita deve  consentire un rapido abbandono della macchina.   Si
       deve inoltre prevedere  un'uscita di sicurezza in una  direzione
       diversa dall'uscita normale.
       I materiali impiegati per la cabina e la sua sistemazione inter-
       na devono essere difficilmente infiammabili.

3.2.2. Sedili
       Il sedile del conducente di qualsiasi macchina deve garantire la
       stabilità del conducente ed essere  progettato tenendo conto dei
       principi dell'ergonomia.
       Il sedile deve  essere progettato in modo da  ridurre al livello
       più basso  ragionevolmente possibile le vibrazioni  trasmesse al
       conducente.  Il sedile deve essere ancorato in modo da resistere
       a tutte le sollecitazioni che può subire, soprattutto in caso di
       ribaltamento.  Se sotto i piedi del conducente non esiste  alcun
       piano di appoggio,  egli dovrà disporre di un  poggiapiedi anti-
       sdrucciolevole.
       Qualora la macchina possa essere munita di una struttura di pro-
       tezione in caso di ribaltamento, il sedile deve portare una cin-
       tura di  sicurezza o un dispositivo equivalente che  mantenga il
       conducente  sul suo sedile  senza opporsi ai movimenti necessari
       alla guida ne agli eventuali movimenti della sospensione.

3.2.3. Altri posti
       Se le condizioni  di utilizzazione prevedono che oltre al condu-
       cente siano saltuariamente o regolarmente trasportati sulla mac-
       china o vi lavorino altri operatori, devono essere previsti pos-
       ti adeguati affinché   il loro trasporto o lavoro avvenga  senza
       rischi, in particolare di caduta.
       Se le condizioni di lavoro lo consentono, questi posti di lavoro
       devono essere muniti di sedili.
       Se il posto  di manovra deve essere munito di cabina,  anche gli
       altri  posti devono essere  protetti  contro i rischi che  hanno
       giustificato la protezione del posto di manovra.

3.3.  Comandi

3.3.1. Dispositivi di comando
       Dal posto di guida il conducente deve poter azionare tutti i dis-
       positivi di  comando necessari al  funzionamento della  macchina
       tranne per quanto  riguarda le funzioni che possono essere eser-
       citate  in condizioni di sicurezza solo  mediante dispositivi di
       comando collocati al di fuori del posto di guida.   Si tratta in
       particolare di posti di lavoro diversi dal posto di guida di cui
       sono responsabili operatori diversi dal conducente o per i quali
       è necessario che il conducente lasci il posto di guida per svol-
       gere le manovre in condizioni di sicurezza.
       I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e dispos-
       ti in modo che  possano essere azionati da un conducente in modo
       sicuro con il minimo rischio di confusione; devono avere una su-
       perficie antisdrucciolevole ed essere facili da pulire.
       Quando il loro azionamento può comportare rischi, in particolare
       movimenti pericolosi,  i dispositivi di  comando della macchina,
       ad esclusione  di quelli a posizioni predeterminate,  devono ri-
       tornare in posizione neutra non appena l'operatore li lascia li-
       beri.
       Nel caso di  una macchina a ruote,  il meccanismo di sterzo deve
       essere  progettato  e costruito in modo da  ridurre la forza dei
       movimenti bruschi del volante o della  leva di sterzo, dovuti ai
       colpi subiti dalle ruote sterzanti.
       Il comando di blocco del differenziale deve  essere progettato e
       disposto  in modo da  permettere  di sbloccare  il differenziale
       quando la macchina è in movimento.
       L'ultima frase del punto 1.2.2 non si applica alla funzione del-
       la mobilità.

3.3.2. Avviamento/spostamento
       Le macchine  semoventi con  conducente trasportato devono essere
       dotate di mezzi che  scoraggino l'avviamento del motore da parte
       di persone non autorizzate.
       Qualsiasi  spostamento comandato  di una macchina semovente  con
       conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il con-
       ducente si trova al posto di comando.
       Quando,  per il suo lavoro,  una macchina deve essere attrezzata
       con dispositivi  che superano la sua sagoma normale (ad esempio,
       stabilizzatori,  freccia, ecc.) , è necessario che il conducente
       disponga  di mezzi che gli  consentano di verificare facilmente,
       prima di spostare la macchina, che detti dispositivi sono in una
       posizione che consente uno spostamento sicuro.
       La stessa  cosa deve verificarsi  per la posizione di tutti  gli
       altri elementi che, per consentire uno spostamento sicuro, devo-
       no occupare una posizione definita, se necessario bloccata.
       Quando  ciò è tecnicamente ed  economicamente  realizzabile,  lo
       spostamento  della  macchina deve essere  subordinato alla posi-
       zione sicura degli elementi sopra indicati.
       Uno spostamento della macchina non deve essere possibile all'at-
       to dell'avviamento del motore.

3.3.3. Arresto dello spostamento
       Fatte  salve le  prescrizioni da rispettare per la  circolazione
       stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispet-
       tare i requisiti  in materia di  rallentamento,  di arresto,  di
       frenatura e di immobilizzazione che garantiscano la sicurezza in
       tutte le condizioni di funzionamento, di carico, di velocità, di
       caratteristiche del suolo e di pendenza previste dal fabbricante
       e corrispondenti a situazioni normalmente incontrate.
       Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono po-
       ter essere  ottenuti dal  conducente attraverso  un  dispositivo
       principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto del dis-
       positivo  principale o in mancanza di energia per azionare  tale
       dispositivo,  un dispositivo d'emergenza con comandi interamente
       indipendenti  e facilmente accessibili  deve consentire il  ral-
       lentamento e l'arresto.
       Se la sicurezza lo esige,  l'immobilizzazione della macchina de-
       ve essere mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo disposi-
       tivo può essere  combinato con uno dei dispositivi di cui al se-
       condo comma, a condizione che sia ad azione puramente meccanica.
       La  macchina comandata a distanza  deve essere progettata e cos-
       truita in modo da fermarsi  automaticamente se il conducente  ne
       ha perduto il controllo.
       Il punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento.

3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi
       Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a pie-
       di deve essere possibile solo se quest'ultimo esercita un'azione
       continua sull'organo di comando corrispondente.  In particolare,
       nessuno  spostamento deve essere possibile all'atto d'avviamento
       del motore.
       Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve
       essere progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi
       allo spostamento  inopinato della macchina  verso il conducente,
       in particolare i rischi di:
       a)   schiacciamento,
       b)   lesioni provocate da utensili rotanti.

       Inoltre,  la velocità normale di spostamento della macchina deve
       essere compatibile con l'andatura del conducente.
       Sulle macchine che possono essere munite di un utensile rotante,
       quest'ultimo  non deve potere essere azionato quando il  comando
       di  retromarcia è inserito,  salvo che lo spostamento della mac-
       china risulti dal movimento dell'utensile.  In quest'ultimo caso
       basterà che la velocità in retromarcia sia tale da non presenta-
       re rischi per il conducente.

3.3.5. Avaria del circuito di comando
       In caso di avaria dell'alimentazione del servosterzo, la macchi-
       na deve poter essere guidata per arrestarla.

3.4.  Misure di protezione dai rischi meccanici

3.4.1. Rischi connessi con movimenti non comandati
       Quando un elemento di una macchina è stato arrestato, la sua de-
       riva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia
       l'azionamento  degli organi di comando, deve essere  tale da non
       creare rischi per le persone esposte.
       La macchina  deve essere progettata, costruita ed  eventualmente
       montata  sul  suo supporto mobile in modo  che al momento  dello
       spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro non
       ne pregiudichino la stabilità né comportino sforzi eccessivi per
       la sua struttura.

3.4.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
       Gli elementi  di macchine rotanti ad alta velocità, per i quali,
       nonostante  le precauzioni prese, rimane il rischio di rottura o
       di disintegrazione, devono essere montati e protetti in modo che
       i loro eventuali frammenti vengano trattenuti o,  quando ciò non
       è possibile, non possano essere proiettati verso il posto di ma-
       novra e/o i posti di lavoro.

3.4.3. Rischi connessi col ribaltamento
       Quando per una macchina semovente con conducente ed eventualmen-
       te operatori trasportati esiste il rischio di ribaltamento, essa
       deve  essere progettata e munita di punti di ancoraggio che con-
       sentano di ricevere una struttura di protezione contro tale ris-
       chio (ROPS).
       Detta struttura deve essere tale che in caso di ribaltamento ga-
       rantisca al conducente trasportato, ed eventualmente agli opera-
       tori trasportati, un adeguato volume limite di deformazione (DLV).
       Al fine di verificare che la  struttura soddisfa il requisito di
       cui al secondo comma,  il fabbricante o il suo mandatario stabi-
       lito nella Comunità deve effettuare, o far effettuare, prove ap-
       propriate su ogni tipo di struttura.

       Inoltre, le seguenti macchine per movimento terra di potenza su-
       periore a 15 KW  devono essere munite di una struttura di prote-
       zione in caso di ribaltamento:

       - pale caricatrici su cingoli o su ruote,
       - caricatrici meccaniche,
       - trattori su cingoli o su ruote,
       - ruspe autocaricanti o meno,
       - livellatrici,
       - cassoni ribaltabili con parte anteriore articolata.

3.4.4. Rischi connessi con la caduta di oggetti
       Quando per una macchina con conducente e eventualmente con  ope-
       ratori trasportati esistono rischi connessi con cadute di ogget-
       ti e di materiali,  essa deve essere progettata e munita,  se le
       sue  dimensioni lo consentono, di punti di ancoraggio atti a ri-
       cevere una struttura di protezione contro tale rischio (FOPS).
       Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti
       o di materiali garantisca agli operatori trasportati una adegua-
       to volume limite di deformazione (DLV).
       Al fine di verificare che la struttura soddisfa il  requisito di
       cui al secondo comma,  il fabbricante o il suo mandatario stabi-
       lito nella Comunità deve effettuare, o far effettuare, prove ap-
       propriate per ciascun tipo di struttura.

3.4.5. Rischi connessi con cadute dai mezzi di accesso
       Mezzi di  appoggio o di sostegno devono essere progettati,  cos-
       truiti  e  disposti in  modo  che  gli operatori  li  utilizzino
       istintivamente e non ricorrano a tal fine gli organi di comando.

3.4.6. Rischi connessi con i dispositivi di traino
       Ogni  macchina  utilizzata per  trainare o destinata  ad  essere
       trainata  deve  essere munita   di dispositivi di rimorchio o di
       traino progettati, costruiti e disposti in modo da garantire che
       il collegamento e lo sganciamento  possano essere effettuati fa-
       cilmente ed  in modo sicuro e da impedire uno sganciamento acci-
       dentale durante l'utilizzazione.
       Qualora il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono
       essere munite di un supporto con una superficie d'appoggio adat-
       tata al carico e al terreno.

3.4.7. Rischi connessi con  la trasmissione di potenza tra  la macchina
       semovente (o il trattore) e la macchina azionata
       Gli  alberi di trasmissione cardanici che collegano una macchina
       semovente (o un trattore) al primo supporto fisso di una macchi-
       na azionata devono essere protetti sul lato della macchina semo-
       vente  e sul lato della macchina azionata per tutta la lunghezza
       dell'albero e dei giunti cardanici.
       Sul  lato della  macchina semovente o  del trattore, la presa di
       forza alla quale è collegato l'albero di trasmissione deve esse-
       re protetta da  uno schermo fissato  sulla macchina semovente (o
       sul trattore)   oppure da qualsiasi altro dispositivo che garan-
       tisca una protezione equivalente.
       Sul lato della macchina trainata, l'albero comandato deve essere
       chiuso in un carter di protezione fissato sulla macchina.

       La  presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera  è
       autorizzata per  la trasmissione cardanica soltanto sul  lato in
       cui avviene il collegamento con la macchina azionata.  In questo
       caso occorre  indicare sull'albero di trasmissione cardanico  il
       senso del montaggio.
       Ogni macchina trainata, il cui funzionamento implica la presenza
       di un albero di trasmissione che la colleghi ad una macchina se-
       movente o  a un trattore,  deve possedere un sistema di aggancio
       dell'albero di trasmissione tale che, quando la macchina è stac-
       cata,  l'albero di trasmissione  e il suo dispositivo  di prote-
       zione non vengano danneggiati dal contatto con il suolo o con un
       elemento della macchina.
       Gli elementi esterni del dispositivo di protezione devono essere
       progettati,  costruiti e  disposti in modo da non poter  ruotare
       con l'albero di trasmissione.  Il dispositivo di protezione deve
       coprire l'albero di trasmissione fino alle estremità delle gana-
       sce interne nel caso di giunti cardanici semplici e almeno  fino
       al  centro  del giunto o dei giunti esterni nel  caso di cardani
       detti a grandangolo.
       Se sono previsti accessi  ai posti di lavoro in prossimità dell'
       albero  di trasmissione a  cardano,  il costruttore deve evitare
       che i dispositivi di protezione degli alberi di trasmissione de-
       scritti al sesto comma possano servire da predellini, a meno che
       non siano progettati e costruiti a tal fine.

3.4.8. Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione
       In deroga al punto 1.3.8.A,   nel caso dei motori  a combustione
       interna,     le protezioni mobili che impediscono l'accesso alle
       parti mobili del compartimento motore possono non essere provvi-
       ste di  dispositivi di blocco a  condizione che la loro apertura
       sia  possibile soltanto con l'impiego di  un utensile  o di  una
       chiave,  oppure dopo aver azionato un comando situato sul  posto
       di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina completamente
       chiusa con una serratura bloccabile.

3.5.  Misure di protezione contro altri rischi

3.5.1. Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori
       L'alloggiamento della batteria deve essere costruito e situato e
       la batteria deve essere installata in modo da evitare al massimo
       la possibilità di proiezione dell'elettrolita sull'operatore an-
       che  in caso di ribaltamento e/o da evitare l'accumulo di vapori
       vicino ai posti occupati dagli operatori.
       La  macchina mobile deve essere  progettata e costruita in  modo
       che  la batteria possa essere disinserita con un dispositivo fa-
       cilmente accessibile previsto a tal fine.

3.5.2. Rischi di incendio
       In funzione  dei rischi previsti dal fabbricante  durante l'uso,
       la macchina deve, qualora le dimensioni lo consentano:
       -  permettere l'installazione di estintori facilmente accessibi-
          li, oppure
       -  essere munita  di sistemi di estinzione che siano parte inte-
          grante della macchina.

3.5.3. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
       Quando esista tale rischio, la captazione di cui al punto 1.5.13
       può essere sostituita con altri mezzi,  come ad esempio l'elimi-
       nazione con getto d'acqua polverizzata. Il punto 1.5.13, secondo
       e terzo comma si applica soltanto quando la  funzione principale
       della macchina è la polverizzazione di prodotti.

3.6.  Indicazioni

3.6.1. Segnalazione - avvertimento
       Le macchine devono essere provviste di mezzi di segnalazione e/o
       di targhe con le istruzioni concernenti l'impiego, la regolazio-
       ne e  la manutenzione necessaria per garantire la sicurezza e la
       tutela della salute delle persone esposte. Tali mezzi devono es-
       sere scelti,  progettati e realizzati in modo  da essere chiara-
       mente visibili e indelebili.
       Ferme  restando le condizioni  da rispettare per la circolazione
       stradale,  le macchine con conducente trasportato  devono essere
       dotate della seguente attrezzatura:

       -  un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone
          esposte;
       -  un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle con-
          dizioni di impiego previste quali, ad esempio, le luci di ar-
          resto,  le luci di retromarcia, i girofari. Quest'ultima con-
          dizione non si applica alle macchine destinate esclusivamente
          ai lavori sotterranei e sprovviste di alimentazione elettrica.

       Le macchine telecomandate,  le cui condizioni di impiego normali
       espongono le  persone a rischio di urto o di schiacciamento, de-
       vono  essere munite di mezzi adeguati per segnalare i loro spos-
       tamenti o di mezzi per proteggere le persone esposte contro tali
       rischi. Lo stesso  applicasi alle macchine la cui  utilizzazione
       implica la  ripetizione sistemica di  avanzamento e arretramento
       lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità pos-
       teriore diretta.
       Il  disinserimento involontario di tutti i dispositivi di avver-
       timento  e di segnalazione  deve essere reso impossibile in sede
       di fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile alla si-
       curezza,   questi dispositivi devono  essere muniti di mezzi  di
       controllo  del buon funzionamento  e un loro  guasto deve essere
       reso apparente all' operatore.
       Quando  le macchine spostandosi o spostando i loro utensili pos-
       sono creare un rischio particolare,    dovrà essere prevista un'
       iscrizione sulla  macchina stessa che  vieti di avvicinarsi alla
       macchina durante il lavoro; tale iscrizione deve essere leggibi-
       le a sufficiente  distanza per garantire la sicurezza delle per-
       sone che devono operare nei pressi delle macchine.

3.6.2. Marcatura
       Le indicazioni minime richieste al punto 1.7.3 devono essere com-
       pletare come segue:
       - la potenza nominale espressa in KW:
       - la massa, in kg, nella configurazione più usuale ed eventual-
         mente:
       - lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gan-
         cio di traino in N;
       - lo sforzo verticale massimo previsto dal fabbricante sul gan-
         cio di traino in N.
3.6.3. Istruzioni per l'uso
       Le istruzioni per l'uso devono contenere, oltre alle indicazioni
       minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni:
    a) per quanto  riguarda le vibrazioni della macchina, il valore ef-
       fettivo o un valore stabilito  in fase a misurazioni  effettuate
       su una macchine identica:
       - il valore quadratico medio ponderato,  in frequenza,  dell'ac-
         celerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi
         2,5 m/s²;   se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², oc-
         corre indicarlo;
       - il valore  quadratico medio ponderato,  in frequenza, dell'ac-
         celerazione  cui è  esposto  il  corpo  (piedi o parte seduta)
         quando  superi 0,5 m/s²;  se tale livello è inferiore o pari a
         0,5 m/s², occorre indicarlo.
       Allorché non sono applicate le norme armonizzate,   i dati sulle
       vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazio-
       ne più appropriato adeguato alla macchina.
       Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento del-
       la macchina durante la misurazione ed i metodi usati per le misu-
       razioni;
    b) nel caso di macchine che consentono vari usi  a seconda dell'at-
       trezzatura impiegata,   il fabbricante della macchina di base su
       cui possono essere fissate attrezzature intercambiabili e il fab-
       bricante di queste ultime devono dare le informazioni necessarie
       per consentirne il montaggio e l'uso in condizioni di sicurezza.

4.    REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER
      PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD UN'OPERAZIONE DI SOL-
      LEVAMENTO

      Le macchine che presentano rischi dovuti alle operazioni di sol-
      levamento,  essenzialmente rischi di cadute del carico,  di urti
      del  carico o di rovesciamento a causa della  movimentazione del
      carico,  devono essere progettate e costruite in modo da confor-
      marsi ai requisiti che seguono.

      Detti  rischi si presentano con le macchine la cui funzione con-
      siste  nello spostare un carico unitario con cambiamento  di li-
      vello durante lo spostamento. Il carico può essere costituito da
      oggetti, da materiali o da merci.

4.1.  Considerazioni generali

4.1.1. Definizioni
       a)   "accessori di sollevamento":
        componenti o attrezzature non collegate alle macchine e dispo-
        ste tra  la macchina e il carico oppure sul carico per consen-
        tirne la presa;
       b)   "accessori di imbracatura":
        accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'
        impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anel-
        li, golfari, ecc.;
       c)   "carico guidato":
        carico di cui  l'intero spostamento avviene  lungo guide mate-
        rializzate, rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio
        è determinata da punti fissi;
       d)   "coefficiente di utilizzazione":
        rapporto  aritmetico tra il carico garantito  dal fabbricante,
        fino  al quale un'attrezzatura, un accessorio o una macchina è
        in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di e-
        sercizio  marcato sull'attrezzatura,  sull'accessorio o  sulla
        macchina rispettivamente;
       e)   "coefficiente di prova":
        rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le
        prove statiche o dinamiche di un'attrezzatura, un accessorio o
        una macchina,  ed il carico massimo di esercizio marcato sull'
        attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente;
       f)    "prova statica":
        verifica che consiste nel controllare l'apparecchio o l'acces-
        sorio  di sollevamento e nell'applicargli  successivamente una
        forza  corrispondente al carico massimo di esercizio moltipli-
        cato per un coefficiente di prova statica appropriato, quindi,
        dopo  aver soppresso il carico, nell'eseguire di  nuovo un'is-
        pezione  della macchina di sollevamento o  dell'accessorio per
        controllare che non si sia verificato alcun danno;
       g)   "prova dinamica":
        prova che  consiste nel far funzionare la macchina in tutte le
        possibili  configurazioni al carico massimo di esercizio,  te-
        nendo conto del comportamento dinamico della macchina onde ve-
        rificare il buon funzionamento della macchina e degli elementi
        di sicurezza.

4.1.2. Misure di protezione contro i rischi meccanici

4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
         Le macchine devono essere progettate e costruite in modo che
         la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia garantita durante
         il funzionamento e in posizione di arresto, durante tutte le
         fasi di trasporto, di montaggio e di smontaggio, in occasio-
         ne  dei guasti  prevedibili e  anche nel  corso delle  prove
         quando  esse siano effettuate  conformemente alle istruzioni
         per l'uso.
         A tal fine,  il  fabbricante o il  suo mandatario  stabilito
         nella  Comunità deve utilizzare i  mezzi di verifica  appro-
         priati;   in particolare,  per i carrelli di  movimentazione
         automotori di levata superiore a 1,80 m, il fabbricante o il
         suo mandatario  stabilito nella  Comunità deve  effettuare o
         far effettuare,  per ciascun tipo di carrello,  una prova di
         stabilità su piattaforma o prova analoga.

4.1.2.2. Guide e vie di scorrimento
         Le macchine devono essere munite di dispositivi che agiscono
         sulle  guide o vie di scorrimento in modo da evitare i dera-
         gliamenti.
         Tuttavia, in caso di deragliamento nonostante la presenza di
         simili dispositivi, o in caso di avaria di un organo di gui-
         da  o di scorrimento,  si devono prevedere  dispositivi  che
         impediscano la caduta di attrezzature,   di componenti o del
         carico, nonché il ribaltamento della macchina.

4.1.2.3. Resistenza meccanica
         Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amo-
         vibili,  devono poter  resistere alle sollecitazioni  cui sono
         soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando
         sono fuori servizio, nelle condizioni di installazione e di e-
         sercizio  previste dal fabbricante e in tutte le relative con-
         figurazioni,  tenendo conto eventualmente degli  effetti degli
         agenti  atmosferici  e degli  sforzi esercitati  dalle persone
         anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
         Le  macchine  e gli  accessori di  sollevamento  devono essere
         progettati  e costruiti in modo tale da evitare guasti  dovuti
         alla fatica o all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
         I materiali  utilizzati devono essere scelti tenendo conto de-
         gli ambienti di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto
         per quanto riguarda  la corrosione,  l'abrasione, gli urti, la
         fragilità a freddo e l'invecchiamento.
         Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere pro-
         gettati e  costruiti per sopportare i sovraccarichi  applicati
         nelle  prove statiche senza presentare deformazioni permanenti
         né disfunzioni manifeste.  Il calcolo deve tener conto dei va-
         lori  del coefficiente di  prova statica  che è scelto in modo
         tale da  garantire un livello  adeguato di sicurezza; in gene-
         rale, questo coefficiente ha i seguenti valori:

         a)  macchine mosse dalla forza umana e accessori di solleva-
             mento: 1,5;
         b)  altre macchine: 1,25.

         Le macchine devono essere progettate e costruite per sopporta-
         re perfettamente  le prove dinamiche effettuate con il  carico
         massimo di utilizzazione moltiplicato dal coefficiente di pro-
         va dinamica.  Tale coefficiente di prova dinamica è  scelto in
         modo tale da garantire un adeguato livello di sicurezza e,  in
         generale, è pari a 1,1.
         Le  prove dinamiche  devono essere effettuate  sulla  macchina
         pronta  ad essere messa in servizio in normali condizioni d'u-
         tilizzazione e sono generalmente  eseguite alle velocità nomi-
         nali definite dal fabbricante.  Qualora il circuito di comando
         autorizzi  più movimenti simultanei  (per esempio, rotazione e
         spostamento  del carico),   le prove devono essere  effettuate
         nelle condizioni più sfavorevoli ossia, in generale, combinan-
         do i movimenti.

4.1.2.4. Pulegge, tamburi, catene e funi
         I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono esse-
         re compatibili  con le dimensioni delle funi o delle catene di
         cui possono essere muniti.
         I  tamburi ed i rulli  devono essere progettati, costruiti  ed
         installati in modo che le funi o le catene di cui sono  muniti
         possano avvolgersi senza lasciare lateralmente l'alloggiamento
         previsto.
         Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento  o il sup-
         porto del  carico non devono comportare alcuna  impiombatura a
         parte quelle alle loro estremità  (le impiombature sono tolle-
         rate negli impianti destinati,  sin dalla loro  progettazione,
         ad  essere modificati regolarmente in funzione delle  esigenze
         di utilizzazione).  Il coefficiente di utilizzazione  dell'in-
         sieme  fune  e terminale  scelto in modo tale da garantire  un
         livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in gene-
         rale, pari a 5.
         Il coefficiente di utilizzazione delle catene di sollevamento
         è scelto  in modo tale da garantire un livello adeguato di si-
         curezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4.
         Al  fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente
         di utilizzazione adeguato,  il fabbricante o il suo mandatario
         stabilito nella  Comunità deve effettuare o fare effettuare le
         prove appropriate per ciascun tipo di catena e di cavo utiliz-
         zato direttamente per il sollevamento del carico e per ciascun
         tipo di terminale di cavo.

4.1.2.5. Accessori di imbracatura
         Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenen-
         do conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un nu-
         mero  di cicli  di funzionamento conforme alla durata di  vita
         prevista alle  condizioni di funzionamento  specificate per l'
         applicazione prevista.
         Inoltre:
      a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico e
         terminale  è scelto in modo  tale da garantire un livello ade-
         guato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a
         5.  I cavi non devono comportare nessun intreccio o anello di-
         verso da quelli delle estremità;
      b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, devono esse-
         re del tipo a maglie corte.  Il coefficiente di  utilizzazione
         delle catene, a prescindere dal tipo, è scelto in modo tale da
         garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficien-
         te è, in generale, pari a 4;
      c) il  coefficiente utilizzazione  delle funi o cinghie di  fibre
         tessili  dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione,
         dalle dimensioni e dall'utilizzazione.   Questo coefficiente è
         scelto  in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato;
         esso è,  in generale,  pari a 7,  a condizione che i materiali
         utilizzati  siano di  ottima qualità controllata e che il pro-
         cesso di fabbricazione sia adeguato alle condizioni di utiliz-
         zazione previste. In caso contrario, è in generale più elevato
         , per garantire un livello di sicurezza equivalente.
         Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun
         nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremi-
         tà dell'imbracatura o della chiusura di un'imbracatura senza e-
         stremità;
      d) il coefficiente  utilizzazione di tutti i componenti metallici
         di una braca o utilizzati con una braca è scelto in modo da ga-
         rantire un  livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente
         è, in generale, pari a 4;
      e) la portata  massima di utilizzazione di una braca a  trefoli è
         stabilita tenendo conto della portata massima di utilizzazione
         del trefolo più debole,  del numero di trefoli e di un fattore
         di riduzione che dipende dal tipo di imbracatura;
      f) al  fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente
         di utilizzazione adeguato,  il fabbricante o il suo mandatario
         stabilito nella  Comunità deve effettuare o fare effettuare le
         prove appropriate  per ciascun tipo di componente di  cui alle
         lettere a), b), c) e d).

4.1.2.6 Controllo dei movimenti
        I  dispositivi di controllo dei movimenti devono agire  in modo
        da conservare in condizioni di sicurezza la macchina su cui so-
        no installati.
     a) Le macchine devono essere progettate ed attrezzate con disposi-
        tivi che mantengano  l'ampiezza dei movimenti dei loro elementi
        entro i  limiti previsti. L'attività di questi dispositivi deve
        essere preceduta eventualmente da un segnale.
     b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere e-
        voluzioni simultanee con rischio di urti, dette macchine devono
        essere  progettate e costruite per poter essere equipaggiate di
        sistemi che consentano di evitare tali rischi.
     c) I meccanismi delle macchine devono essere progettati e costrui-
        ti in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o
        cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di inter-
        ruzione parziale o  totale di energia oppure quando  cessa l'a-
        zione dell'operatore.
     d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richiede una  siffatta
        applicazione,  nelle  normali condizioni di  esercizio non deve
        essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il control-
        lo di un freno a frizione.
     e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in mo-
        do da evitare la caduta improvvisa dei carichi.

4.1.2.7 Rischi dovuti ai carichi manipolati
        La posizione del posto di guida delle macchine deve consentire
        di  sorvegliare perfettamente le traiettorie degli elementi in
        movimento per evitare la possibilità di urtare persone o mate-
        riali o  altre macchine che possono funzionare simultaneamente
        e presentare quindi un pericolo.
        Le  macchine a carico guidato, installate fisse, devono essere
        progettate e costruite in modo da impedire alle persone espos-
        te di essere urtate dal carico o dai contrappesi.

4.1.2.8 Rischi dovuti al fulmine
        Le macchine  esposte al fulmine durante l'uso devono essere e-
        quipaggiate  in modo da scaricare al suolo le eventuali scari-
        che elettriche.

4.2    Requisiti particolari per gli apparecchi mossi da energia di-
       versa da quella umana

4.2.1  Comandi

4.2.1.1 Posto di guida
        I requisiti di cui al punto 3.2.1 si applicano anche alle mac-
        chine non mobili.

4.2.1.2. Sedile
         I requisiti di cui al punto 3.2.2, primo e secondo comma e al
         punto 3.2.3 si applicano anche alle macchine non mobili.

4.2.1.3. Organi di comando dei movimenti
         Gli  organi di comando  dei movimenti della macchina o  delle
         sue attrezzature devono ritornare in posizione neutra non ap-
         pena cessa l'azionamento da parte dell'operatore. Per i movi-
         menti, parziali o totali, per i quali non si corre il rischio
         di urto da parte del carico o della macchina, si possono sos-
         tituire detti organi con organi di comando che consentono mo-
         vimenti con arresti automatici a livelli preselezionati senza
         dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore.

4.2.1.4. Controllo delle sollecitazioni
         Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari alme-
         no a 1.000 kg o l cui momento di rovesciamento  è pari almeno
         a 40.000 Nm, devono essere dotate di dispositivi che avverta-
         no il conducente e impediscano i movimenti pericolosi del ca-
         rico in caso:
         - di sovraccarico delle macchine:
         - sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione;
         - sia per superamento dei momenti dovuti a tali carichi;
         - di superamento dei momenti che tendono al rovesciamento
           dovuti in particolare al carico sollevato.

4.2.2. Installazione guidata da funi
       Le funi portanti,  traenti o portanti e  traenti devono  essere
       tese  da contrappesi o da un  dispositivo che  consente di con-
       trollare in permanenza la tensione.

4.2.3. Rischi dovuti alla caduta degli operatori. Mezzi di accesso al
       posto di lavoro o ai punti di intervento.
       Le macchine a carico guidato e le macchine per le quali i sup-
       porti del carico seguono un determinato percorso devono essere
       dotate di dispositivi che impediscano i rischi di caduta delle
       persone esposte.
       Le macchine che collegano livelli definiti e in cui gli opera-
       tori possono penetrare sul piano di carico per posare o stiva-
       re quest'ultimo  devono essere progettate e costruite  in modo
       da  evitare uno spostamento non controllato del piano di cari-
       co,  in particolare al momento del caricamento  o dello scari-
       camento.

4.2.4. Idoneità all'impiego
       Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si ac-
       certa, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa
       in servizio, con adeguate misure che egli prende o fa prendere,
       che gli accessori di sollevamento e le macchine pronti ad esse-
       re utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata,
       possano  compiere le funzioni  previste in tutta sicurezza.  Le
       misure  suddette debbono tener conto delle caratteristiche sta-
       tiche e dinamiche delle macchine.
       Se  le macchine non possono essere  montate nei locali del fab-
       bricante quanto sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario,
       esse  possono essere prese  tanto  nei locali  del  fabbricante
       quanto sul luogo dell'utilizzazione.

4.3.  Marcatura

4.3.1. Catene e funi
       Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che
       non faccia parte di un insieme deve recare un marchio oppure,
       se  la marcatura è materialmente impossibile, una targa o un
       anello  inamovibile con in riferimenti del fabbricante o del
       suo  mandatario stabilito nella Comunità e l'identificazione
       della relativa attestazione.
       L'attestazione deve contenere le indicazioni prescritte dalle
       norme  armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti
       indicazioni minime:
     - il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Co-
       munità;
     - l'indirizzo nella  Comunità del fabbricante o mandatario,  a se-
       conda dei casi;
     - una descrizione della catena o della fune comprendente:
     - le sue dimensioni nominali,
     - la sua costruzione,
     - il materiale di fabbricazione,
     - qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
     - in caso di prova, l'indicazione della norma impiegata;
     - il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sop-
       portato dalla catena o dalla fune.
       Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle ap-
       plicazioni previste.

4.3.2. Accessori di sollevamento
       Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:
     - identificazione del fabbricante;
     - identificazione del materiale (ad esempio: classe internaziona-
       le) quando questa informazione è necessaria per la compatibili-
       tà dimensionale;
     - l'identificazione del carico massimo di utilizzazione;
     - marcatura CE.

     Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali
     funi e cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile,
     le indicazioni di cui al primo comma devono essere apposte su una
     targa o con altri mezzi solidamente fissata all'accessorio.
     Dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto
     tale da non rischiare di scomparire in seguito alla  lavorazione,
     all'usura, ecc., e da non compromettere la resistenza dell'acces-
     sorio.

4.3.3. Macchine
       Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, ol-
       tre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.3, le indicazio-
       ni concernenti il carico nominale:
    i) indicato in modo chiaro e ben visibile sull'apparecchio nel caso
       delle macchine per le quali è previsto un unico valore;
   ii) se il carico nominale dipende dalla configurazione della macchi-
       na, ogni posto di guida sarà munito di una targa dei carichi che
       indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i carichi nominali
       per ogni singola configurazione.

       Le macchine  munite di un piano di carico le cui dimensioni con-
       sentono l'accesso alle persone e la cui corsa origina un rischio
       di caduta  devono recare un'indicazione chiara ed indelebile che
       vieti il sollevamento di persone. Detta indicazione deve  essere
       visibile da ciascun posto che consente l'accesso.

4.4.  Istruzioni per l'uso

4.4.1. Accessori di sollevamento
       Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori
       di sollevamento commercialmente indivisibile deve essere accom-
       pagnato  da istruzioni per  l'uso che forniscano  almeno le se-
       guenti indicazioni:
     - le condizioni normali di esercizio;
     - le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione;
     - i limiti di utilizzazione, in particolare per gli accessori che
       non possono soddisfare le disposizioni del punto 4.1.2.6. e).

4.4.2.  Macchine
        In aggiunta al punto 1.7.4, le istruzioni per l'uso dovranno
        comprendere informazioni relative:
     a) alle caratteristiche tecniche, in particolare:
       - eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al
         punto 4.3.3. ii);
       - le reazioni sugli appoggi  o sugli incastri e le caratteris-
         tiche delle guide;
       - eventualmente  la definizione  ed i  mezzi di  installazione
         delle zavorre;
     b)   al contenuto del registro di controllo della macchina se non
          è fornito insieme a quest'ultima;
     c)   alle  raccomandazioni per l'uso, in particolare  per ovviare
          alle insufficienze della visione diretta del carico da parte
          dell'operatore;
     d)   alle  istruzioni necessarie per  effettuare  le prove  prima
          della  prima messa in funzione di macchine che non sono mon-
          tate,  presso il fabbricante,  nella loro configurazione  di
          utilizzazione.


5.    REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE MACCHINE
      DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI

      Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
      devono  essere progettate e costruite in modo da soddisfare i re-
      quisiti seguenti:

5.1.  Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
      Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in mo-
      do da permettere un adeguato orientamento, quando vengono sposta-
      te,  e non devono ribaltarsi prima e durante la messa sotto pres-
      sione e dopo  la decompressione. Devono disporre di ancoraggi per
      la piastra di testa dei raccordi idraulici individuali.

5.2.  Circolazione
      Le armature semoventi  devono permettere alle persone  esposte di
      circolare senza intralci.

5.3.  Illuminazione
      I requisiti di cui al terzo comma del punto 1.1.4 non sono appli-
      cabili.

5.4.  Dispositivi di comando
      I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consen-
      tono di spostare le macchine che scorrono su rotaia devono essere
      azionati a mano. Tuttavia il dispositivo di uomo-morto può essere
      a pedale.
      I  dispositivi di comando delle armature  semoventi devono essere
      progettati e disposti in modo da permettere che, durante l'opera-
      zione di avanzamento, gli operatori siano protetti da un'armatura
      fissa.  Gli organi di comando devono essere protetti da qualsiasi
      azionamento involontario.

5.5.  Arresto dello spostamento
      Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterra-
      nei  devono essere munite di n dispositivo "uomo-morto" che agi-
      sca sul circuito di comando dello spostamento della macchina.

5.6.  Rischi di incendio
      Il secondo trattino  del punto 3.5.2 è obbligatorio per le  mac-
      chine comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità
      Il sistema  di  frenatura deve essere progettato e costruito  in
      modo da non produrre scintille o essere causa di incendio.
      Le macchine a motore termico devono essere dotate esclusivamente
      di  motore a combustione  interna che utilizzi un combustibile a
      bassa tensione di vapore che escluda qualsiasi scintilla di ori-
      gine elettrica.

5.7.  Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
      I gas di scarico di motori a  combustione interna non devono es-
      sere evacuati verso l'alto.

6.    REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RIS-
      CHI PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO O ALLO SPOSTAMENTO DEL-
      LE PERSONE

      Le macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento o  allo
      spostamento  delle persone  devono essere progettate e costruite
      in modo da rispondere ai requisiti che seguono.

6.1.  Considerazioni generali

6.1.1. Definizione
       Ai fini del presente capitolo, si intende per "abitacolo " l'a-
       rea sulla quale  prendono posto  le persone  che devono  essere
       sollevate, abbassate o spostate in virtù del suo movimento.

6.1.2. Resistenza meccanica
       I coefficienti  di utilizzazione definiti nel punto  4 non sono
       sufficienti  per le macchine  destinate al sollevamento o  allo
       spostamento delle persone e devono, come regola generale, esse-
       re raddoppiati.
       Il pavimento dell'abitacolo  deve essere progettato e costruito
       in modo da offrire lo spazio e la resistenza  corrispondenti al
       numero massimo di persone e al carico massimo di esercizio sta-
       biliti dal costruttore.

6.1.3 Controllo delle sollecitazioni per gli apparecchi mossi da un'e-
      nergia diversa dalla forza umana
      I requisiti del punto 4.2.1.4 si applicano indipendentemente dal
      valore  del carico massimo di esercizio. Questo requisito non si
      applica alle macchine per le quali il fabbricante può dimostrare
      che non esistono rischi di sovraccarico e/o di capovolgimento.

6.2.  Dispositivi di comando
      Qualora i requisiti di sicurezza non impongano altre soluzioni:

6.2.1. L'abitacolo deve, come regola generale, essere progettato e cos-
       truito in  modo che le persone  che vi si trovano dispongano  di
       dispositivi di comando dei movimenti relativi di salita e disce-
       sa e,  se del caso,  di spostamento dell'abitacolo rispetto alla
       macchina.
       Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli al-
       tri dispositivi di comando dello stesso movimento, salvo sui dis-
       positivi di arresto di emergenza.
       I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del ti-
       po a comando mantenuto,  salvo per le macchine che collegano li-
       velli definiti.

6.2.2. Se una macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone
       è spostabile con l'abitacolo in  posizione diversa da quella di
       riposo,  la macchina deve essere progettata e costruita in modo
       che la o le persone situate  nell'abitacolo dispongano di mezzi
       che consentano di evitare i rischi eventualmente provocati dag-
       li spostamenti della macchina.

6.2.3. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone de-
       vono essere progettate, costruite o attrezzate  in modo che una
       eccessiva velocità del movimento dell'abitacolo non crei rischi.

6.3.   Rischi di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo
6.3.1. Se le misure previste al punto 1.5.15 non sono sufficienti, gli
       abitacoli devono essere muniti di punti di ancoraggio in numero
       adeguato al numero delle persone che possono trovarsi nell'abi-
       tacolo e sufficientemente resistenti per appendervi le attrezza-
       ture per la protezione individuale contro le cadute.

6.3.2. Se esiste una botola nel pavimento o nel soffitto, o un portello
       laterale, l'apertura deve avvenire in senso contrario al rischio
       di caduta in caso di apertura inopinata.

6.3.3. La macchina di sollevamento o di spostamento deve essere proget-
       tata e costruita  in modo che il pavimento dell'abitacolo non si
       inclini  tanto da comportare in rischio di caduta per i suoi oc-
       cupanti, anche durante i movimenti.
       Il pavimento dell'abitacolo deve essere antisdrucciolo.

6.4.   Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo

6.4.1. La macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone deve
       essere progettata e costruita in modo che non si verifichi la ca-
       duta o il capovolgimento dell'abitacolo.

6.4.2. Le accelerazioni e le frenate  dell'abitacolo o del veicolo por-
       tante, azionate dagli operatori o da un dispositivo di sicurezza,
       nelle condizioni di carico e di velocità massima previste dal fab-
       bricante, non devono causare rischi per le persone esposte.

6.5.   Indicazioni
       Allorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abi-
       tacolo devono figurare le indicazioni pertinenti indispensabili.





ALLEGATO II
(previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a)

A. Contenuto della dichiarazione "CE " di conformità per le macchine
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
- descrizione della macchina,
- tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e il numero dell'attestato di certificazione CE,
- eventualmente nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica,
- eventualmente il riferimento alle norme armonizzate,
- eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate,
- identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

B. Contenuto della dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità
La dichiarazione del fabbricante di cui al comma 4 dell'articolo 2 deve contenere gli elementi seguenti:
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario stabilito nella Comunità,
- descrizione della macchina o delle parti di macchine,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero dell'attestato di certificazione CE,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato al quale è stato comunicato il fascicolo,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha proceduto alla verifica,
- all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzate.
- menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva,
- identificazione del firmatario.

C. Contenuto della dichiarazione "CE " di conformità per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente
La dichiarazione "CE " di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
- descrizione del componente di sicurezza,
- funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è desumibile in modo evidente dalla descrizione,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero dell'attestato di certificazione "CE " del tipo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica,
- eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate,
- eventualmente, il riferimento delle norme e specifiche tecniche nazionali applicate,
- identificazione del firmatario che ha ricevuto la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.



ALLEGATO III - LA MARCATURA CE DI CONFORMITÀ.
(previsto dall'art. 5, comma 1)

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE " secondo il simbolo grafico seguente:




- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.





ALLEGATO IV - TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALI OCCORRE APPLICARE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE b) E c).
(previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a)

A. Macchine

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate:
1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.
1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.
1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materia plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti i tipi:
- macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura,
- armatura semovente idraulica,
- con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.
15. Ponti elevatori per veicoli.
16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.


B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).
2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.
3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A 9, 10 e 11.
4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).
5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).





ALLEGATO V - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a)

Ai fini del presente allegato, il termine «macchina» designa sia la «macchina», sia il «componente di sicurezza», quali definiti all'articolo 1.

1. La dichiarazione CE di conformità è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara che la macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la concernono.

2. La firma della dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina la marcatura CE.

3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo:
a) un fascicolo tecnico della costruzione composto:
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando;
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
- dall'elenco,
- dei requisiti essenziali del presente allegato,
- delle norme e,
- delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina;
- dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina;
- se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o un laboratorio (*) competente;
- se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio (*) competente;
- da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.
La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.

4.
a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza; essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;
b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina se si tratta di fabbricazione in serie;
c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso della macchina.



ALLEGATO VI - ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE
(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b)

Ai fini del presente allegato, il termine «macchina» designa sia la «macchina», sia il «componente di sicurezza», quali definiti all'articolo 1.

1. L'esame per la certificazione CE è la procedura mediante la quale un organismo notificato stabilisce e certifica che il modello di una macchina soddisfa ai requisiti della presente direttiva che la riguardano.

2. La domanda d'esame per la certificazione CE è presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità per un modello di macchina, ad un solo organismo notificato.

La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione delle macchine;
- un fascicolo tecnico della costruzione comprendente almeno:
- un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di comando;
- disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
- la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina nonché l'elenco delle norme utilizzate;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;
- nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
Essa è accompagnata da una macchina rappresentativa della produzione prevista oppure, eventualmente, dell'indicazione del luogo in cui la macchina può essere esaminata.
Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

3. L'organismo notificato procede all'esame per la certificazione CE secondo le seguenti modalità:
- effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione, per verificarne l'adeguatezza, e l'esame della macchina presentata o messa a disposizione;
- nell'esame della macchina, l'organismo:
a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al fascicolo tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in sicurezza nelle condizioni di servizio previste;
b) verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate correttamente;
c) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la riguardano.

4. Se il modello soddisfa alle disposizioni che lo riguardano, l'organismo redige una certificazione CE che è notificata al richiedente. Questa certificazione specifica i risultati dell'esame, indica le condizioni cui essa eventualmente è subordinata e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono ottenere una copia della certificazione e, con richiesta motivata, una copia del fascicolo tecnico e del verbale degli esami e delle prove effettuate.

5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve informare l'organismo notificato di tutte le modifiche, sia pure di scarse importanza, che ha apportato o che intende apportare alla macchina che forma oggetto del modello. L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità se la certificazione CE rimane valida.

6. L'organismo che rifiuta di rilasciare una certificazione CE ne informa gli altri organismi notificati. L'organismo che revoca una certificazione CE ne informa lo Stato membro che lo ha notificato. Quest'ultimo informa gli altri Stati membri e la Commissione, illustrando i motivi di tale decisione.

7. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di certificazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.



ALLEGATO VII - CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
(previsto dall'art. 8, comma 2)

1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.

5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno.


Guida professionale alberghiera  del  Cav. Giuseppe Cranchi   Cell 335 6678288
     mail:  info( +) giuseppecranchi.com    (+) =  @

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